Home > Amministrazione trasparente > Enti controllati > Enti di diritto privato controllati

Enti di diritto privato controllati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma1, lettera c

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Enti di diritto privato controllati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma1, lettera c

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

ACI e gli AA.CC., ai sensi dell’art. 2 c. 2-bis del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 nonché dell’art. 10 c. 1-bis del D.L. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. 108/2018, in quanto Enti di natura associativa che non gravano sulle finanze pubbliche, non sono tenuti all’applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 ma devono adeguarsi con propri Regolamenti ai principi generali di tale disposizione normativa.

L'A.C. Massa Carrara non controlla Enti di Diritto Privato.

 

 

Contenuto inserito il 23-03-2018 aggiornato al 20-11-2024
Facebook Twitter Linkedin
Il Portale Amministrazione Trasparente dell'Automobile Club è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT. CREDITI