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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
ACI SERVICE MASSA CARRARA S.U.R.L.
La società, nell'ambito del rapporto in house con l'Automobile Club Massa Carrara, svolge attività con funzione strumentale rispetto agli scopi istituzionali dell'Ente:
- attività di front office: gestione soci, bollo sicuro e rinnovo automatico associazioni, assistenza automobilistica e riscossione tasse automobilistiche
- attività amministrative, di supporto alla segreteria dell'Ente
- attività di educazione stradale
- organizzazione manifestazioni sportive
Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica:
- Statuto
Provvedimenti ex art.19 commi 5 e 6 D.Lgs. 175/2016:
- 2023
- 2022
Report compliance e spese di funzionamento
Anno 2022: € 116.713,00 + IVA
Anno 2021: € 105.460,00 + IVA
Anno 2020: € 97.699,00 + IVA
Anno 2019 : € 106.377,00 + IVA
Anno 2018 : € 111.791,00 + IVA
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'attuale C.d.A. è stato nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28/07/2021
- Pollina Mirca - Presidente
- Rossi Gian Carlo - Consigliere
- Abbruzzese Bianca Maria - Amministratore Delegato
Il Presidente percepisce un compenso annuo pari a € 300,00
I Consiglieri non percepiscono trattamenti economici.
Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità
Rappresentati negli organi di governo
Risultati di bilancio
Anno 2022 : - € 3.960,00
Anno 2021 : € 704,00
Anno 2020 : € 5.130,00